01/11/2017

Piano del Consumatore per Cancellare i Debiti

La L. 3/2012, meglio conosciuta come Legge Salvasuicidi, può rappresentare per il soggetto sovraindebitato una soluzione a tutti i mali.

É evidente che tale legge danneggi i poteri forti, in primis le banche, e appare allo stesso modo evidente il motivo per cui le informazioni sulla stessa passino con il contagocce.

La L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

In definitiva il ricorso alla Legge sul Sovraindebitamento può permettere al soggetto pieno di debiti di “riabilitarsi” e di tornare ad avere un ruolo attivo nell’economia.

A CHI SI RIVOLGE LA PROCEDURA

In via esemplificativa la legge si rivolge a:

  • soggetti privati, persone fisiche;

  • debitori non fallibili – persone giuridiche (che quindi non hanno accesso ad altre procedure previste dalla legge fallimentare)

MODALITA’

Vi sono alcuni requisiti che il soggetto richiedente deve avere, i più rilevanti sono:

  • il consumatore deve trovarsi in stato di sovra indebitamento, ossia deve avere uno squilibrio tra posizioni attive e passive;

  • il consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali;

  • il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

La proposta di piano del consumatore va depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore.

Per permettere lo studio della procedura, il debitore istante sarà affiancato da un c.d. OCC (Organismo della composizione della Crisi), vale a dire un professionista (commercialista o avvocato) che lo aiuterà a predisporre il piano per la soluzione del sovraindebitamento.

La l. n. 3/2012 prevede tre modalità operative differenti, anche a seconda della tipologia del debitore: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

PIANO DEL CONSUMATORE. Trattasi di un piano proposto dal soggetto persona fisica che, per stessa definizione della L. 3/2012, non ha un contenuto predeterminato, in quanto l’articolo 8 della legge 3/2012 prevede che la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi modalità, anche mediante cessione dei crediti futuri.

La caratteristica principale del piano del consumatore è che non è necessario il consenso della maggioranza dei creditori perché esso sia accettato dal giudice.

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.E’ una procedura (rivolta esclusivamente all’imprenditore non fallibile) che ha per oggetto un piano di pagamento che necessita della preventiva approvazione di almeno il 60% dei creditori.

LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE.Con tale dicitura ci si riferisce alla possibilità di mettere a disposizione dei creditori l’intero compendio patrimoniale (tranne i beni personale e comunque non pignorabili) che sarà messo in liquidazione dal Giudice.

BENEFICI

Il debitore sovraindebitato, può ottenere, a determinate condizioni, una riduzione sostanziale delle posizioni debitorie (in alcuni casi anche superiore al 50%). L’ammontare del debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà esdebitato, cioè cancellato con piena riabilitazione del soggetto.

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